LEASING: Imposte dirette

Il prospetto riporta il calcolo dei costi deducibili ai fini delle Imposte Dirette e dell’Irap.

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– se tale data è precedente al 29/04/2012, per il calcolo delle Imposte Dirette si attiva questo foglio.

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Nella tabella vengono calcolati in automatico:

– il totale dei costi deducibili senza considerare gli interessi passivi

– il totale degli interessi passivi deducibili

– il totale complessivo deducibile.

Imposte dirette

Premesso che gli interessi passivi alla base del calcolo sono quelli scelti dall’utente (vedi foglio Dati del Contratto, sezione “Interessi), si è reso necessario prima escluderli dal computo e, conoscendone l’importo:

  • consentire all’utente di inserirli nel calcolo ex art. 61 e 96 TUIR per la deduzione di tutti gli interessi passivi aziendali e determinarne – fuori dal programma – la parte deducibile
  • rettificare l’importo degli interessi (indicato nella colonna ”Interessi passivi  da inserire nel calcolo  ex art. 61 e 96 per la deduzione di tutti gli interessi passivi aziendali) inserendo l’importo indeducibile nella colonna Rettifica interessi passivi, spese incasso e istruttoria, ottenendo così l’importo deducibile nella colonna Interessi passivi deducibili

In presenza di leasing di beni di cui all’ art. 164 e 102 del TUIR (autoveicoli e apparecchi terminali per servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico – categoria che comprende anche apparecchi per servizi telefonici fissi e mobili), gli interessi sono considerati deducibili nella misura indicata dal TUIR senza subire il meccanismo dei citati art. 61 e 96.

In ogni caso l’utente può modificare l’importo proposto indicando l’importo a rettifica nella colonna Rettifica interessi passivi, spese incasso e istruttoria.

Ciò detto in relazione alla quota di interessi impliciti deducibile, la residua parte di costi deducibili è determinata partendo dall’ importo di competenza dei canoni, indicato nel foglio Risconti, moltiplicato per la % del costo fiscalmente rilevante e per la % del costo fiscalmente deducibile.

Dall’anno in cui comincia l’ammortamento fiscale del prezzo di riscatto, questo, nella misura fiscalmente ammessa, viene aggiunto all’importo deducibile. Tale importo per motivi di semplicità è sommato, fin dall’anno di inizio dell’ammortamento fiscale, al costo di competenza, nella colonna Competenza dell’esercizio e ammortamenti fiscali prezzo di riscatto; poiché la misura di detto ammortamento è già quella fiscalmente deducibile, tale importo, ovviamente, non viene moltiplicato per le % fiscalmente rilevanti e fiscalmente deducibili.

Nella colonna Valore fringe benefit compare quanto indicato dall’utente nel foglio Fringe Benefit; tale valore risulta così escluso dalle percentuali di deducibilità fissate dal TUIR nei casi previsti dal TUIR (Vetture/autocarri date in uso promiscuo al dipendente NON per la maggior parte del periodo imposta – imprese e agenti) risultando interamente deducibile, fatte salve successive variazioni di legge.

IRAP

Nella colonna IRAP: Criterio Determinazione Valore della produzione la procedura riporta in automatico, in base ai dati precedentemente inseriti in Dati del Contratto, una “x” nella casella per ottenere il calcolo secondo le regole di cui art. 5 bis D.lgs. 446 del 15/12/1997 per le persone fisiche o secondo le regole di cui all’art. 5 stesso decreto per le società di capitali. Ciò perché, antecedentemente alla finanziaria del 2008, era  stato precisato con la circ. n. 263/E/1998 che, in caso di leasing con Iva indetraibile in capo all’utilizzatore, ai soli fini Irap, sia l’importo dei canoni di periodo, sia il costo del bene per il soggetto concedente, andavano assunti al netto dell’Iva. Si ritiene che ciò dovrebbe essere rimasto valido anche dopo la finanziaria del 2008.

Operata tale scelta, il programma calcola automaticamente l’importo dei costi deducibili ai fini IRAP.

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