Il file Leasing GB in Excel v1.8 disponibile sul sito www.softwareleasing.it è aggiornato con le disposizioni che riguardano la riduzione della durata fiscale dei contratti di leasing finanziario, stipulati a decorrere dal 1° Gennaio 2014.
Si ricorda che, attraverso un intervento di politica fiscale e di semplificazione, la Legge di Stabilità 2014 ha apportato importanti modifiche alla disciplina della deduzione dei canoni di leasing dal reddito d’impresa e di lavoro autonomo. E’ stato ridotto, infatti, il periodo minimo in cui tale investimento può essere portato in diminuzione dal reddito imponibile.
Per effetto delle modifiche apportate all’articolo 102, comma 7, del TUIR, la durata minima fiscale dei contratti di leasing relativi ai beni mobili ammortizzabili passa dai due terzi del periodo di ammortamento determinato con i coefficienti ministeriali alla metà del periodo di ammortamento. In particolare, quanto riguarda per gli immobili, la durata minima fiscale è rideterminata in dodici anni, indipendentemente dal coefficiente di ammortamento: ciò riguarda non solo le imprese ma anche i professionisti e lavoratori autonomi.
Tali regole valgono per i canoni relativi ai contratti stipulati a decorrere dall’1.1.2014; per i contratti stipulati precedentemente, rimangono ferme le regole previste dall’articolo 102 comma 7 del TUIR.
NB Il periodo di deducibilità va calcolato assumendo come momento iniziale la data di decorrenza del contratto tipicamente coincidente con la consegna o collaudo del bene fino alla data prevista per l’esercizio del riscatto.
Dall’importo del canone va comunque estrapolata la quota interessi, che è totalmente indeducibile ai fini Irap e deducibile secondo le regole dell’articolo 96 del Tuir ai fini Ires.
Vige in ogni caso, anche per i nuovi contratti, il principio introdotto dal Dl 16 del 2 marzo 2012, convertito dalla legge 44 del 26 aprile 2012, per cui la deducibilità dei canoni (relativi a contratti stipulati dal 29 aprile 2012) risulta slegata dalla durata effettiva del contratto, per cui:
– se la durata effettiva è inferiore a quella minima fiscale, occorre ripartire il monte canoni lungo tale durata minima fiscale, riprendendo a tassazione l’eccedenza in tutti i periodi d’imposta di durata del contratto;
– se, invece, la durata effettiva è almeno pari a quella minima fiscale, l’impresa può dedurre quanto imputato a Conto economico, fatta salva la necessità di operare variazioni in aumento derivanti da altre norme (es. quota interessi in caso d’incapienza degli interessi attivi e del ROL, quota relativa all’area sottostante per i leasing immobiliari).
BA301- FST/01